Affitti
Cedolare secca
Le novità e i riferimenti di legge sulla cedolare secca (Aggiornamento 2024- fonte Agenzia delle Entrate):
Anno 2024: Locazioni brevi
Anche chi si avvale del regime delle locazioni brevi può optare per la cedolare secca. In questo caso, dal 2024 l’aliquota è pari al 21% per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a un immobile scelto dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. L’aliquota è invece pari al 26% a partire dalla seconda abitazione.
L’applicabilità della cedolare secca alle locazioni brevi è prevista solo se nell’anno si destinano a questa finalità al massimo quattro appartamenti; oltre tale soglia, l’attività, da chiunque esercitata, si considera svolta in forma imprenditoriale.
Per contratto di locazione breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. A esso sono equiparati i contratti di sublocazione e quelli di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.
Anno 2020: confermate le aliquote precedenti
Anno 2018-2019: Cedolare secca confermata l’aliquota ridotta al 10% solo per le locazioni abitative a canone concordato in alcuni Comuni (contratti prima casa, transitori e per studenti universitari). Per i contratti a canone libero l’aliquota è al 21%.
Anno 2014: (Piano Casa) approvata la riduzione della cedolare secca dal 15% al 10% solo per le locazioni a canone concordato, per il quadriennio 2014-2017
Anno 2013: riduzione dal 19% al 15% dell’aliquota della cedolare secca applicata ai contratti a canone concordato. Per le altre tipologie contrattuali abitativa, cedolare secca al 21%.
Attenzione: sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni.
La cedolare secca sugli affitti è un’imposta fissa facoltativa che, se scelta, sostituisce quelle ordinariamente dovute sulle locazioni e, cioè:
– l’Irpef e le addizionali sul reddito degli affitti;
– l’imposta di registro e l’imposta di bollo alla registrazione;
– l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione;
– l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto.
In caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga. La conferma dell’opzione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga.
L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati), locate a uso abitativo e per le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione.
La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
Per maggiori chiarimenti o per specifiche problematiche, non esitate a contattarci.